CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Pracal di Irosh Srl – Sede C.da Sant’Antuono Z.I. Polla (SA) – 84035

 

1. APPROVAZIONE DELL’ORDINE
Gli ordini, anche se inoltrati a mezzo agente, non saranno vincolanti per Pracal se non dopo specifica approvazione scritta della stessa. Comprenderanno solo quanto espressamente citato e saranno regolamentati dalle nostre condizioni di vendita.


2. EFFICACIA CONDIZIONI DI VENDITA
Qualora ci siano delle variazioni di costi di produzione tra la data dell’ordine e quello di consegna del materiale, Pracal potrà variare i prezzi pattuiti.
I prezzi contenuti nella conferma d’ordine, ove diversi da quelli contenuti nell’ordine, si intendono accettati se non contestati entro 3 gg dalla spedizione della conferma.

 

3.TERMINI DI CONSEGNA
I termini previsti per la produzione e per la consegna delle merci, pur se indicati nella conferma d’ordine, sono approssimativi. Pracal non risponde di eventuali ritardi determinati da cause di forza maggiore o comunque da cause non interamente imputabili alla venditrice. È escluso che il ritardo provocato possa dar diritto al compratore al risarcimento danni e/o risoluzione del contratto. È consentito al compratore il recesso ove il ritardo superi di 60 giorni la data prevista di consegna. La consegna dei prodotti potrà avvenire mediante consegne successive parziali.

 

4.MODALITÀ DI SPEDIZIONE
La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore, qualunque indicazione contenga la conferma d’ordine. Qualora al trasporto debba provvedere il compratore, egli sarà responsabile di eventuali conseguenze derivanti dal ritardo di consegna a lui imputabile rispetto alle date preavvisate per iscritto da Pracal.
Pracal considererà risolto il contratto trascorsi 30 giorni dalla data prevista per la consegna della merce al vettore. La merce, se non espressamente specificato e contenuto nella conferma d’ordine, si intende consegnata sempre franco fabbrica a Polla.


5. RISERVA DI DOMINIO
Le merci consegnate restano di nostra proprietà fino al momento del pagamento integrale della merce. Fino all’avvenuto pagamento il compratore non è autorizzato:
• a cedere la merce in pegno o a garanzia di un credito.
Inoltre il compratore ha l’obbligo di prestare la massima cura nella conservazione della merce che si considera temporaneamente depositata a titolo gratuito presso il medesimo ed è comunque responsabile in caso di furto o perdita della merce non dovuta a causa a lui non imputabile.


6. DISCIPLINA DEI RECLAMI
Qualsiasi contestazione del compratore relativa ad una singola consegna non influirà sul contratto, in rapporto alle consegne successive. Il compratore userà diligenza e tempestività nell’esame e controllo della merce.
Eventuali reclami riguardanti la quantità, la specie o il tipo di merce fornita debbono essere denunciati dal compratore, a pena di decadenza, all’atto di ricevimento, inserendo il relativo reclamo nel DDT di consegna qualora possa essere coinvolto il vettore nella responsabilità del fatto. In ogni caso il compratore deve comunicare a Pracal l’irregolarità o l’ammanco entro otto giorni del ricevimento della merce tramite lettera raccomandata A.R. La pretesa esistenza di vizi, difetti o ritardi non attribuisce al compratore, neanche in sede giudiziale, il diritto di sospendere i pagamenti intendendosi espressamente richiamato in favore dI Pracal il disposto di cui all’art. 1462, 1° comma, c.c. .

 

7. AUTORIZZAZIONE RESI
Non si accettano eventuali ritorni di merce senza nostra preventiva autorizzazione scritta. Anche se autorizzati i resi devono sempre essere inoltrati a cura e a spese del compratore.


8. MODALITÀ DI PAGAMENTO – INADEMPIENZA
Il pagamento s’intende alla consegna salvo diversamente specificato sulle nostre conferme d’ordine e fatture. Il pagamento diverso da quanto concordato deve essere preventivamente autorizzato da Pracal.
Il pagamento delle forniture deve essere effettuato alla nostra sede di Polla, restando sempre a rischio del debitore la trasmissione delle somme, qualunque sia il mezzo prescelto.
Il pagamento con ricevuta bancaria prevede l’addebito delle spese bancarie. Le spese per eventuali insoluti saranno addebitate al cliente, così pure gli interessi di mora, in attuazione del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 nella misura del tasso semestrale stabilito dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di 7 punti percentuali per i pagamenti comunque ritardati.
In caso di pagamento dilazionato precedentemente concordato, l’eventuale ritardo di pagamento oltre 10 giorni consente a Pracal di esigere immediatamente il pagamento dell’intero ammontare della commessa.


9.IMBALLI
Pracal provvede all’imballaggio della merce secondo propria esperienza ed uso, restando esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per avarie o perdite.
Eventuali imballi speciali richiesti dal compratore saranno addebitati al costo.


10. ILLUSTRAZIONI, DATI E PESI
Pracal si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di apportare al catalogo tutte le modifiche che ritiene opportune e convenienti. Pertanto le illustrazioni, i dati ed i pesi contenuti nel presente listino e nel catalogo non sono da ritenersi vincolanti mai indicativi.


11. GARANZIA
I prodotti forniti da Pracal sono garantiti un anno a norma di legge alle seguenti condizioni:
• la garanzia decorre dalla data di acquisto, certificata dalla ricevuta e/o fattura fiscale e/o documento di consegna rilasciato da Pracal.
• la garanzia è riconosciuta solo se il difetto è direttamente imputabile a Pracal.
• per garanzia si intende la sola sostituzione di merci riconosciute da noi difettose all’origine per difetti di fabbricazione, escluso qualsiasi altro costo accessorio.
• sono esclusi dalla garanzia difetti o malfunzionamenti provocati da un uso non idoneo, e/o da una manipolazione non corretta, e/o da una posa in opera non eseguita a regola d’arte, e/o da errata installazione, e/o da trasporto effettuato
senza le dovute cautele.
• sono esclusi dalla garanzia difetti o malfunzionamenti causati da una errata manutenzione.


12. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VENDITA
Pracal ed il compratore convengono che le transazioni che verranno tra loro stipulate, con oggetto le merci prodotte o commercializzate da Pracal, saranno automaticamente regolate, in forza della sottoscrizione di questo accordo, dalla normativa contenuta nelle condizioni generali di vendita qui elencate.


13. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia o divergenza in cui Pracal sia attrice o convenuta, il Foro competente sarà quello di Lagonegro.

 

UTILIZZO DEI CONTENITORI

PREMESSO

• Che il trasporto di prodotti Pracal in pacchi di lunghezza pari a ml 6,5 rende possibile ed opportuno l’uso di contenitori metallici e/o in legno;
• Che tali contenitori attutiscono il rischio di danneggiamento della merce e consentono una migliore razionalizzazione delle fasi di carico e scarico della stessa:
• Che il CLIENTE ha manifestato la volontà di servirsi di tali contenitori
• Che la Pracal intende regolamentare l’uso atteso e che gli stessi sono destinati a permanere per qualche tempo nella disponibilità del CLIENTE


Tutto ciò premesso SI CONVIENE


1.OGGETTO


1.1 Pracal mette a disposizione del CLIENTE contenitori metallici e/o in legno per la fornitura dei suoi profili. I contenitoriandranno utilizzati solo per il trasporto, il carico e lo scarico dei profili medesimi.

1.2 I contenitori sono e restano di proprietà di Pracal anche quando si trovano presso il CLIENTE e sono, infatti, identificati da una placca segnaletica identificativa numerata non rimovibile.

2. OBBLIGHI DEL CLIENTE


2.1 IL CLIENTE è tenuto a restituire i contenitori alla Pracal entro il termine tassativo di 60 giorni dal ricevimento.

2.2 IL CLIENTE, durante il periodo di permanenza presso di sé dei contenitori, è responsabile della manutenzione e perfetta conservazione degli stessi. I contenitori si riterranno giunti in perfette condizioni qualora gli stessi non siano stati contestati dal CLIENTE, a pena di decadenza, all’atto del ricevimento con annotazione nel documento di trasporto.

2.3 IL CLIENTE dovrà rendere pubblico, se necessario o opportuno, che i contenitori sono di proprietà di Pracal

2.4 IL CLIENTE è tenuto, a suoi oneri e spese, a contrarre polizza assicurativa a favore della Pracal contro il furto, l’incendio o il danneggiamento dei contenitori, da qualunque causa a lui imputabile, per un ammontare garantito di € 500 a contenitore, oppure a rimborsarne il valore qualora si verificassero tali eventi non coperti da assicurazione.

2.5 IL CLIENTE si assume ogni responsabilità con riguardo all’utilizzo dei contenitori sia nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori che nei confronti di terzi. IL CLIENTE all’uopo dichiara che il contenitore di per sé non rappresenta una fonte di pericolo e di avere la capacità per movimentarlo, ed esonera la Pracal espressamente da ogni obbligo o responsabilità in merito.

3. ACQUISTO IN DANNO O RILASCIO

3.1 Qualora i contenitori non siano restituiti alla Pracal entro il termine tassativo di cui al punto 2.1, la Pracal avrà la facoltà di ritenere il prodotto acquistato da parte del Cliente e di procedere alla relativa fatturazione per un prezzo di € 500 + IVA a contenitore, con pagamento da effettuarsi a “vista fattura”.
3.2 In alternativa, ed a sua discrezione, Pracal potrà agire giudizialmente per ottenere la restituzione del contenitore medesimo.

4. MODALITÀ DI CONSEGNA DEI CONTENITORI


4.1 I contenitori saranno ritirati dalla Pracal con propri mezzi.

4.2 All’inizio di ogni mese Pracal invierà al CLIENTE un prospetto riepilogativo dei contenitori già consegnati dal trasportatore e redatto in base a quanto risulta dai Documenti di trasporto.

4.3 Il cliente, tassativamente, indicherà entro due giorni lavorativi, via fax, quali contenitori intende mettere a disposizione e Pracal provvederà al ritiro nei quindici giorni successivi. Se il ritiro dei contenitori comporterà il superamento della scadenza di cui al punto 2.1, Pracal non potrà avvalersi delle facoltà di cui al punto 3.1 e 3.2

4.4 La mancata o tardiva risposta del CLIENTE, ovvero la mancata messa a disposizione dei contenitori indicati, equivale ad ogni effetto ad inadempimento e può comportare le conseguenze di cui ai punti 3.1 e 3.2 senza necessità di ulteriori comunicazioni scritte.


5. DURATA

5.1 Il presente contratto deve intendersi a tempo indeterminato in quanto le parti commerciali tra le imprese.

5.2 Ciascuna parte ha la facoltà di recedere dallo stesso con 3 mesi di preavviso mediante lettera raccomandata
da inviare all’altra.

5.3 In caso di recesso o comunque di risoluzione del contratto restano ferme.

6.FORO COMPETENTE
6.1 Ogni controversia originata dal presente contratto è rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di Lagonegro.


Le parti, che pure condividono ogni singola previsione contrattuale, dichiarano di approvare espressamente i seguenti
articoli:
2.1 termine tassativo
2.2 responsabilità del cliente – decadenza da contestazione
2.4 polizza assicurativa
2.5 assunzione di responsabilità del CLIENTE
3.1 acquisto in danno
4.3 risposta entro termine tassativo
4.4 inadempimento
5.3 sopravvivenza degli obblighi
6.1 Foro competente esclusivo